Il titolare di un’attività si rivolge all’Arbitro Bancario finanziario dolendosi dell’illegittima applicazione, da parte dell’istituto bancario ove è acceso il proprio rapporto di conto corrente, della CIV (commissione istruttoria veloce), dell’anatocismo (applicazione di interessi su interessi) e del superamento del tasso soglia di usura. L’arbitro bancario accoglie la domanda del ricorrente sul punto dell’illegittima applicazione della commissione di istruttoria veloce.

L’Arbitro Bancario Finanziario. In attuazione dell’art. 128-bis del Testo Unico Bancario, la Banca d’Italia ha istituito nell’anno 2009 l’Arbitro Bancario Finanziario per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, modalità dunque alternativa al ricorso alla giustizia ordinaria. L’Arbitro bancario decide secondo il diritto sulla base delle argomentazioni e delle prove offerte dalle parti in causa; le sue decisioni non hanno natura vincolante, e dunque è sempre fatta salva la possibilità delle parti di adìre il giudice civile.

La Commissione di istruttoria veloce. Secondo l’art. 117-bis del Testo unico bancario, rubricato “Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti”, la Banca può addebitare unicamente al cliente titolare di un rapporto di apertura di credito e conto corrente due diversi oneri: il primo consta di “una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate”; la seconda ipotesi concerne “A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento”. Dunque, le banche possono pretendere solo una “commissione omnicomprensiva” e una “commissione di istruttoria veloce”, che ha sostituito la vecchia “commissione di massimo scoperto”. Uniche clausole, dunque, vero è che ulteriori clausole che prevedano oneri di diverso genere sono nulle a norma di legge.

Le motivazioni. L’imprenditore vibonese lamenta dunque l’illegittima applicazione della commissione di istruttoria veloce. L’arbitro bancario riconosce le ragioni dell’imprenditore motivando sulla necessità che la Banca, in caso di contestazione, dimostri “di avere compiuto l’istruttoria veloce per ogni singola applicazione della relativa commissione”. Precisamente, spiega l’Arbitro che è legittima la contabilizzazione della “CIV” solo quando nell’estratto conto risultano puntualmente indicati sia “gli addebiti che provocano il superamento dell’importo affidato o aggravano la precedente esposizione già extra-fido”,
ma anche “il saldo disponibile alla fine di ogni giornata in cui è addebitata la CIV”.
Dunque, a fronte dell’articolata perizia tecnica elaborata nell’interesse dell’imprenditore dal dott. Gregorio Pugliese (Studio Santotodaro), l’intermediario non ha “fornito la prova di aver svolto, per ciascuno sconfinamento, una effettiva attività istruttoria, dovendosi quindi concludere per l’illegittimità dell’applicazione della Civ”. L’arbitro bancario ha dunque concluso imponendo all’intermediario la restituzione all’imprenditore delle somme illegittimamente addebitate a titolo di CIV, respingendo invece, poiché non sussistente, la domanda relativa al superamento del tasso soglia usurario e la domanda relativa all’anatocismo per ragioni essenzialmente procedimentali.

Fonte: Zoom 24