Rilevanza del calcolo del TEG.

Per il Tribunale di Bari, gli interessi di mora, così come la penale per la risoluzione anticipata del contratto di mutuo, devono essere sommati algebricamente al tasso di interesse convenzionalmente stabilito con la stipula del contratto di mutuo, al fine di calcolare il tasso pattuito e promesso dalla parte debole del contratto al momento della sua sottoscrizione.

Il Giudice dell’esecuzione pugliese lo ha affermato in un’interessante ordinanza del 27 febbraio 2018, con la quale è stata sospesa la procedura esecutiva promossa da una banca nei confronti di un cliente, per un residuo debito ipotecario.

Più precisamente, il Tribunale ha provveduto alla sospensione a seguito del deposito di un’apposita istanza ex art. 624 c.p.c., accogliendo le eccezioni sollevate dalla parte mutuataria e confermando l’usurarietà delle condizioni economiche del contratto di mutuo, con condanna della banca al pagamento delle spese processuali.

In realtà, il tema della modalità del calcolo del TEG è al centro di un acceso dibattito dottrinale e di un vivace contrasto nella giurisprudenza di merito.

Si tratta di una questione tuttavia molto importante, posto che, dal momento in cui il Giudice rileva che il TEG è superiore al tasso soglia o, per spiegarci meglio, nel momento in cui il Giudice ritiene il TEG in usura, la parte mutuataria non è più tenuta a versare alcun interesse alla Banca e il contratto di mutuo, da contratto a titolo oneroso, diviene un contratto a titolo gratuito (da ultimo v. Cassazione n. 23192/2017).

Nel caso di specie i mutuatari, all’epoca della notifica del precetto da parte della banca, con i loro pagamenti avevano già ampiamente coperto il capitale ricevuto in mutuo dalla Banca, quindi nulla più era dovuto. In sostanza, si legge nell’ordinanza: “la morosità non sussisteva quando la Banca notificava il precetto“.

Fonte: Studio Cataldi