Prendiamo spunto da una recentissima sentenza della III Sezione della Cassazione Civile (la numero 5160 del 6 marzo 2018qui consultabile per i lettori interessati) per tornare a parlare di un tema caldissimo, che tocca da molto vicino una considerevole parte della popolazione italiana: l’usura bancaria.

Premettendo che l’efficace immagine di intestazione è presa a prestito da una campagna informativa (sul fenomeno dell’usura) del Consiglio Regionale del Piemonte di qualche tempo fa (al riguardo si può consultare la seguente pagina web), chi fosse interessato all’argomento può andare a rileggersi proficuamente alcune nostre precedenti pubblicazioni, di taglio spiccatamente divulgativo (su altra testata giornalistica) dal titolo rispettivamente “I concetti di anatocismo e usura“, “L’evoluzione del concetto di usura nei secoli” e “L’usura come una ‘arma carica’, dove si inquadra il fenomeno usura in termini storici e giuridici.

Qui di seguito, invece, ci interesserà approfondire alcune tematiche trattate nella sopra citata sentenza della Suprema Corte, la quale, in buona sostanza, ha ribadito la “centralità sistematica” in materia di usura della disciplina prevista dall’art. 644, comma 3 del Codice Penale rispetto alle altre normative di rango inferiore, quali Decreti Ministeriali ed Istruzioni della Banca d’Italia.

Torna, quindi, all’attenzione della magistratura un tema ricorrente nelle cause in materia di usura bancaria, tematica che qui sintetizziamo e semplifichiamo a favore di quei lettori che non fossero esperti in materia:

se le banche sono soggette alla vigilanza della Banca d’Italia e se tale Organo di Vigilanza fornisce alle stesse banche nelle sue Circolari e/o Istruzioni delle direttive incompatibili con la legislazione vigente (in primiscon il Codice Penale), la generica banca è comunque colpevole di usura o può invocare il fatto che “Banca d’Italia mi costringe a fare così“?

Senza entrare nei tecnicismi della summenzionata sentenza della Cassazione, qui di seguito ci basterà semplificare la materia del contendere nella siffatta maniera:

fino ad un certo periodo (specificatamente il luglio 2009) la Banca d’Italia diceva alle banche nelle sue “Istruzioni” di non includere determinate voci di spesa all’interno del conteggio del “costo del finanziamento”, mentre la normativa penale (art. 644, comma 3) diceva esplicitamente che di tali spese si doveva tenere conto.

Il risultato di tale situazione quasi “kafkiana”?

La generica banca, aderendo alle Istruzioni di Banca d’Italia, dichiarava un “costo del finanziamento” inferiore al tasso limite usurario vigente, mentre in sede di giudizio, ricomprendendo quegli ulteriori costi non imputati, il “costo del finanziamento” superava abbondantemente il T.S.U. (tasso soglia usurario).

E qui nasce un problema tutt’altro che semplice:

in una siffatta vicenda ha ragione la banca, la quale si difende dicendo di avere applicato le direttive del suo Organo di Vigilanza (Banca d’Italia), che non può disattendere, ovvero la magistratura, che considera illegittime tali istruzioni, se in palese violazione con la legge (penale) vigente?

Capito ciò, comunque, a veder bene la domanda fondamentale è un’altra ancora e, forse, molto più grave e dirompenente:

in Paese, che si definisca “civile”, può un Organo di Vigilanza (Banca d’Italia) – non democraticamente eletto e senza alcun potere legiferante – nonapplicare le leggi emanate ed anzi piegare tali leggi alle proprie interpretazioni più convenienti, volta per volta, “riscrivendole” con disinvoltura nella maniera più favorevole alle banche?

Per chiarire ancora meglio il dubbio sopra esposto e rispondere parimenti a tale domanda, è assolutamente utile rileggere le parole di una sentenza della II Sezione della Cassazione Penale (la numero 46669 del 19 dicembre 2011) che ha “fatto scuola” in materia di usura, laddove limpidamente ed incontrovertibilmente si afferma che:

“Le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell’elemento oggettivo.
Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota nell’ambiente del commercio che non presenta in se particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito.”

Detto incidentalmente che anche i lettori più a digiuno in materia giuridica riescono agevolmente a leggere e correttamente interpretare le chiarissime parole sella Suprema Corte, subito si affaccia alla mente una domanda, forse ingenua, ma profondamente inquietante:

in un Paese, che si definisca “civile”, possono talune circolari o direttive di un Organo di Vigilanza (Banca d’Italia) essere “illegittime e in violazione di legge“?!?

Risposta telegrafica, che qualche dubbio sulla “civiltà” dello Stato Italiano fa venire:

evidentemente sì a sentire cosa mette nero bianco un altro autorevole Organo dello Stato Italiano (la Magistratura).

La cosa è assolutamente inquietante, ma non stupisce più di tanto, se inquadriamo queste vicende in un ambito più ampio ed andiamo a vedere cosa succede nel mondo.

Quando la B.C.E. emana direttive in aperto contrasto con (ed in violazione di) leggi europee emanate dal Legislatore Europeo (si veda al riguardo la precedente pubblicazione del 10 marzo scorso dal titolo Di burocrati, tecnocrati, banche ed Unione (solo sulla carta) Europea: secco altolà di Tajani a BCE in materia di “Addendum”), cosa fa di differente rispetto a Banca d’Italia all’interno dei confini nazionali?

Quando, ad ulteriore esempio, l’agenda politica dei più importanti Governi mondiali (Stati Uniti, Regno Unito, Germania, etc.) è dettata direttamente o indirettamente dall’establishment bancario di tali Paesi (da cui provengono, magari, i Ministri dell’Economia e/o delle Finanze), in cosa tale comportamento differisce da quello che succede nello stivale nostrano?

Anche il lettore più ingenuo e ottimista può forse dubitare, ad esempio, che la normativa sui crediti deteriorati del sistema bancario europeo, fortemente “caldeggiata” dalla Cancelliera Tedesca Angela Merkel, non sia tutta a favore ed in protezione del sistema bancario tedesco (in primisDeutsche Bank), aldilà dei nefasti influssi che tali norme eserciteranno sui sistemi bancari di altri Paesi, quale l’Italia?

Un’ultima nota a chiosa delle precedenti brevi considerazioni:

desta un sorriso amaro il fatto che in Italia ci sia più passione per un rigore dato o non dato in una partita di calcio del massimo campionato che non su queste tematiche, le quali, invece, non sembrano interessare minimamente i cittadini italiani, ad esclusione (forse) di quelli la cui vita è stata pesantemente condizionata – nella sfera lavorativa e/o personale – dall’usura.

Fonte: Linkiesta