Ricorso in Commissione Tributaria: l’Agenzia delle Entrate Riscossione può costituirsi tramite avvocati del libero foro? O deve costituirsi mediante funzionari interni o avvocatura dello Stato? La domanda si pone con una certa frequenza da quando l’ormai ex Equitalia è stata definitivamente soppressa e sostituita dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. 

La risposta è contenuta in una recente ordinanza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che, ripercorrendo i dati normativi, ha chiarito, non solo, come deve correttamente costituirsi in giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione, ma anche quali sono le conseguenze in caso di costituzione mediante difensori non abilitati. Si tratta di una questione processuale importante, che è bene conoscere per contestare la costituzione in giudizio dell’Agente delle Entrate Riscossione.

Difesa degli enti in Commissione Tributaria: cosa dice la legge

La legge prevede che:

  • l’ufficio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nonché dell’agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata o mediante Avvocatura dello Stato;
  • le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato, stanno in giudizio direttamente;
  • l’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato l’ufficio stesso.

Le parti, diverse dagli enti impositori e dagli agenti della riscossione devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

Dunque, in sintesi, nei giudizi in Commissione Tributaria, l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle dogane e l’agente della riscossione non possono essere difese da avvocati del libero foro, ma devono stare in giudizio direttamente oppure tramite avvocatura dello Stato.

Il legislatore ha esteso, dunque, l’inammissibilità della rappresentanza processuale volontaria, anche all’ufficio dell’agente della riscossione nei cui confronti è proposto il ricorso, il quale quindi deve stare in giudizio direttamente (o mediante la struttura territoriale sovraordinata), cioè in persona dell’organo che ne ha la rappresentanza verso l’esterno o di uno o più suoi dipendenti dallo stesso organo appositamente delegati; non può invece farsi rappresentare in giudizio da un soggetto esterno alla sua organizzazione.

Difesa dell’Agenzia delle Entrate Riscossione: cosa dice la legge

Come noto, a decorrere dal 1 luglio 2017, le società del Gruppo Equitalia sono sciolte ed estinte, e l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale è attribuito all’Agenzia delle entrate ed è svolto dall’ente pubblico economico, denominato Agenzia delle Entrate Riscossione, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze.

Le nuove norme [3] prevedono che l’Agenzia delle Entrate Riscossione è autorizzata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, fatte salve le ipotesi di conflitto. Lo stesso ente può avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale, di avvocati del libero foro, oppure, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. In ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’Avvocatura dello Stato, sentito l’ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. È espressamente previsto, però, che per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie, continua ad applicarsi la norma citata nel precedente paragrafo.

Dunque, sintetizzando, l’Agenzia delle Entrate Riscossione si può costituire in giudizio:

  • in Tribunale o dinanzi al Giudice di Pace: direttamente (dipendenti delegati), con avvocati del libero foro, con l’Avvocatura dello Stato;
  • in Commissione Tributaria: direttamente o con l’Avvocatura dello Stato.

Commissione Tributaria: se l’Agenzia Entrate Riscossione si costituisce tramite avvocato

La pronuncia della Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha chiarito le conseguenze derivanti dalla costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione tramite un soggetto privo del potere rappresentativo.

Innanzitutto, i giudici precisano che la mancanza del potere di rappresentanza può essere rilevata in ogni stato e grado di giudizio, anche in sede di legittimità ed anche se non vi sia stata contestazione nei precedenti gradi di merito, e che può essere sanata in fase di impugnazione (e, dunque, anche in appello), con efficacia retroattiva, qualora si costituisca in giudizio il soggetto dotato di rappresentanza.

Quando l’Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce nel giudizio mediante un avvocato del libero foro, si ha nullità della costituzione in giudizio. Si tratta, tuttavia, di nullità sanabile: il giudice assegna un termine perentorio per la diretta costituzione in giudizio dell’agente della riscossione e per la conseguente sanatoria degli atti processuali compiuti in nome e per conto dell’agente della riscossione da soggetti estranei alla sua organizzazione.

 

Fonte: La Legge per tutti