Nel caso in cui un imprenditore non riesca ad effettuare il pagamento delle rate previste dal piano di rateazione concesso dall’Amministrazione Finanziaria a causa della grave crisi economica che ha colpito la sua azienda (e, più in generale, il settore in cui la stessa opera), il contribuente può chiedere il riconoscimento dell’esimente della forza maggiore.

In tale situazione, quindi, il Fisco può procedere con l’iscrizione a ruolo degli importi residui senza tuttavia applicare le sanzioni (ammontanti al 60%) previste dal comma 3bis dell’art.8 del D.lgs n.218/97; ciò in quanto il mancato pagamento delle rate previste dal piano di rateazione non è dipeso dalla volontà del contribuente, bensì da cause di forza maggiore.

E’ questo il principio sancito dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia che, con recente sentenza, ha accolto l’appello presentato da un imprenditore avverso una sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con la quale era stata riconosciuta la legittimità delle sanzioni (pari al 60%) applicate nei confronti del contribuente, dopo che lo stesso era decaduto dal piano di rateazione concesso in seguito alla richiesta di accertamento con adesione (Sentenza n. 2373/13/2017 pronunciata il 10.05.2017 e depositata in Segreteria l’11/07/2017, Presidente Dott. Francesco Saverio VENTURA).

Nel caso in questione, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato ad un imprenditore quattro avvisi di accertamento, i quali venivano definiti in sede di accertamento con adesione con la sottoscrizione dei relativi accordi. A seguito di ciò, il contribuente non versava tutte le rate previste dagli accordi, pertanto, l’Ufficio procedeva all’iscrizione a ruolo degli importi residui maggiorati delle sanzioni calcolate al 60%, ai sensi del comma 3bis dell’art.8 del D.lgs. n.218/97. In conseguenza della suddetta iscrizione a ruolo, veniva notificata al contribuente una cartella esattoriale, la quale veniva impugnata dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari.

Nello specifico, l’imprenditore contestava la legittimità delle sanzioni rideterminate nella misura del 60% ai sensi del comma 3bis dell’art.8 del D.lgs. n.218/97, evidenziando come lo stesso fosse decaduto dal piano di rateazione a causa della grave crisi economica che aveva colpito il settore edile e, di conseguenza, la sua azienda. Il ricorrente, quindi, chiedeva la disapplicazione delle predette sanzioni ed il riconoscimento dell’esimente della forza maggiore, dato che il mancato versamento delle rate non era stato posto in essere con dolo.

I giudici di primo grado rigettavano il ricorso pertanto il contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sottolineando come nella motivazione della sentenza impugnata i Giudici di primo grado facessero riferimento ad una presunta condotta illegittima posta in essere dal contribuente, senza tuttavia specificarla.

I Giudici di secondo grado hanno ritenuto fondato il motivo d’appello, affermando che “…la motivazione addotta, fa riferimento ad uno stato di illegittimità del ricorrente che costituisce condizione presupposta per cui non può essere invocata la causa di forza maggiore per il pagamento di una rata che ha comportato la decadenza dal beneficio della rateazione. Dalla motivazione della sentenza, non emerge quale sia lo stato di illegittimità in cui versa l’imprenditore. La chiamata “semplice difficoltà di pagamento” non è stata assolutamente valutata. Dalla motivazione della sentenza non si evince in base a quali valutazioni lo stato di crisi è riconducibile ad una semplice difficoltà di pagamento. La grave crisi finanziaria in cui versa l’imprenditore è dovuta a fatti indipendenti dalla volontà e capacità dell’imprenditore. A conferma della circostanza che il comportamento del ricorrente è incolpevole non va trascurato la riduzione delle sanzioni introdotta con il D.lgs. n.158 del 24 settembre 2015 e la possibilità di riammissione al beneficio della rateazione previsto dalla Legge di stabilità 2016… “Tali interventi legislativi danno la misura che il comportamento dell’appellante è stato assunto anche da altri imprenditori attanagliati dalla crisi…”.

Alla luce di quanto sopra esposto ne deriva, dunque, che nel caso in cui un imprenditore dovesse decadere dal piano di rateazione concesso dall’Amministrazione Finanziaria per cause di forza maggiore, non imputabili alla sua volontà, il Fisco può procedere con l’iscrizione a ruolo degli importi residui senza tuttavia applicare le sanzioni (ammontanti al 60%) previste dal comma 3bis dell’art.8 del D.lgs.

Fonte: Giornale delle PMI: Avv. Hiroshi Pisanello – Avv. Matteo Sances